Statuto

Art. 1
MareinItaly è un’associazione senza finalità di lucro, democratica, basata sull’adesione volontaria dei cittadini che, per il tramite di essa intendono esercitare comuni interessi di carattere culturale collegati alla tutela dell’ambiente e alla valorizzazione dei settori del mondo del mare e della pesca.
L’associazione potrà istituire, con delibera del Comitato Esecutivo, sedi secondarie e succursali. L’associazione ha durata illimitata. I soci hanno diritto di recedere in ogni tempo.

Art. 2
L’associazione ha sede legale in Roma e sede operativa in Riccione.

Art. 3
L’associazione MareinItaly persegue i seguenti scopi:
1) promuovere e diffondere la cultura ambientale, con particolare riferimento a quella marine e alle tradizioni della pesca e dell’acquacoltura, anche attraverso manifestazioni, convegni, fiere, pubblicazioni e ogni altra utile iniziativa;
2) incentivare la conservazione e la valorizzazione degli ambienti naturali, nonchè degli aspetti storici, culturali e sociali collegati al mare;
3) promuovere la tutela delle risorse naturali, con particolare riguardo a quelle marine, anche attraverso attività volte a favorire la creazione e la gestione di parchi naturali, riserve ed aree protette;
4) realizzare studi e progetti riguardanti l’ambiente, al fine di promuovere l’integrazione delle attività di pesca ed acquacoltura con gli obiettivi di protezione e tutela delle risorse naturalistiche;
5) organizzare, partecipare, gestire attività educative, di informazione, di divulgazione, di formazione, riqualificazione ed aggiornamento, finalizzate alla diffusione delle conoscenze sull’ambiente marino, anche attraverso il coinvolgimento e la collaborazione di università e scuole di ogni ordine e grado;
6) individuare i prodotti agroalimentari legati al territorio, nell’ottica della salvaguardia della cultura gastronomica connessa all’utilizzazione dei prodotti ittici.
Per raggiungere tali scopi, MareinItaly può aderire a livello nazionale e internazionale ad organismi pubblici e privati, promuovere circoli, affiliare produttori ed operatori del settore, gestire iniziative anche economiche, operare con terzi sia pubblici che privati; può promuovere fondazioni, centri studi, iniziative editoriali e promozionali, manifestazioni sportive e intraprendere tutte quelle attività che non contrastino con la sua natura associativa.

Art. 4
Possono ottenere la qualifica di socio tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, i quali assumono come propri gli scopri dell’Associazione.

Art 5.
Acquista la qualità di socio colui il quale ne faccia domanda al Comitato Esecutivo. All’atto della domanda l’associante deve versare la quota associativa annuale stabilita dal Comitato.
La domanda di adesione è soggetta all’approvazione insindacabile del Comitato stesso il quale delibera l’ingresso del nuovo socio, con validità dal momento della domanda, nella prima riunione tenuta dopo la presentazione della domanda di adesione.
Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.
Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6
I soci cessano di appartenere all’Associazione per i seguenti motivi:
a) recesso del socio;
b) decadenza, nel caso in cui il socio non sia in regola con il pagamento delle quote annuali sociali;
c) esclusione, nei casi in cui
1. non osservi le deliberazioni dell’Assemblea o del Comitato Esecutivo o non adempia agli obblighi di collaborazione assunti con l’Associazione senza giustificato motivo;
2. fomenti dissidi o disordini tra i soci o svolga attività in contrasto con quella dell’Associazione;
l’esclusione e la decadenza sono rispettivamente rilevate e deliberate dal Comitato Esecutivo a suo insindacabile giudizio;
d) decesso del socio.

Art. 7
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai versamenti delle quote sociali e da ogni provento o contributo che pervenga sia da soci che da terzi.
La sua consistenza viene determinata ogni anno attraverso la redazione, effettuata a cura del Comitato, di un bilancio consuntivo economico-finanziario relativo al periodo coincidente con l’anno solare precedente, definito esercizio, entro sei mesi dal termine dello stesso.
Il bilancio verrà redatto seguendo la normativa prevista dagli art. 2423 e segg. c.c per quanto compatibili con la natura non lucrativa dell’Associazione. Gli avanzi di gestione, nonchè i fondi o riserve di capitale, dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione degli scopi associativi.
Il bilancio verrà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro il 31 luglio dell’anno successivo all’esercizio di riferimento.
In caso di scioglimento il patrimonio verrà devoluto ad altro ente pubblico o privato avente finalità analoghe.

Art. 8
Per lo svolgimento dei compiti istituzionali l’Associazione ha facoltà di avvalersi dell’opera di terzi, di dare in concessione a terzi parte dei servizi o delle attività svolte, di concedere beni e spazi dell’Associazione in uso a terzi al fine di reperire i fondi necessari all’attuazione degli scopi sociali, di avviare attività ed iniziative di qualunque tipo, in linea con gli scopi dell’Associazione stessa anche a carattere commerciale, al fine di promuovere, finanziarie e divulgare l’attività istituzionale.

Art. 9
Sono organi dell’Associazione:
– l’Assemblea
– il Comitato Esecutivo
– il Presidente del Comitato Esecutivo

Art. 10
L’Assemblea dei soci viene convocata dal Presidente del Comitato Esecutivo mediante affissione presso la sede sociale almeno 15 giorni prima della data prevista per l’Assemblea.
Essa è validamente costituita quando siano presenti, in prima convocazione, almeno la metà dei soci ed in seconda convocazione, da indirsi almeno un’ora dopo, qualunque sia il numero dei soci presenti.
L’Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.
La metà dei soci può richiedere la convocazione dell’Assemblea.
In questo caso la convocazione deve avvenire entro venti giorni dalla richiesta e l’Assemblea è valida con la presenza in prima convocazione, di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti in seconda convocazione, da indirsi almeno un’ora dopo, la presenza di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
Ciascun socio ha diritto ad un voto. E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio.
E’ vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due.
Le delibere dell’Assemblea dovranno essere trascritte su un apposito libro a cura di un segretario nominato dall’Assemblea medesima nella riunione.
Il libro delle Assemblee deve essere detenuto nella sede sociale affidato al Presidente del Comitato Esecutivo.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato Esecutivo o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente.
Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro sette mesi dalla data di chiusura dell’esercizio.
Essa delibera:
1) l’approvazione del bilancio consuntivo entro sette mesi dalla fine dell’esercizio;
2) le modifiche statuarie e lo scioglimento dell’Associazione;
3) la nomina o la revoca dei membri del Comitato Esecutivo;
4) ogni altro argomento sottoposto alla sua decisione.

Art. 11
Il Comitato Esecutivo è composto da tre o più membri scelti fra i soci, eletti dall’Assemblea tranne i primi membri che sono stati nominati con l’Atto costitutivo.
Dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili.
Il Comitato elegge fra i suoi membri il Presidente ed il Vice-Presidente e può leggere un Tesoriere ed un Segretario, attribuendo loro specifici compiti amministrativi e di gestione.
Il Comitato si riunisce almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla fine dell’esercizio per l’approvazione del bilancio da presentare all’Assemblea ed ogni volta venga ritenuto necessario su convocazione del Presidente o dietro richiesta di due terzi dei suoi componenti.
I componenti che risultassero assenti per tre sedute consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione dello stesso Comitato. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di posti nel Comitato i consiglieri mancanti saranno sostituiti, fino ad un numero massimo corrispondente al cinquanta per cento dei membri del comitato, con altri soci per cooptazione.
Per le deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri ed il voto favorevole di almeno la metà dei presenti; in caso di parità è determinante il voto del Presidente.
Il Comitato Esecutivo è investito dei poteri per la gestione dell’Associazione ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano dalla legge o dal presente Statuto espressamente riservate all’Assemblea.

Art. 12
Le deliberazioni del Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate in un apposito registro, a cura del segretario nominato nella riunione stessa o in via permanente come previsto dall’art. 11.
Il Comitato Esecutivo ha il compito di:
– ammettere nuovi soci ordinari o collaboratori
– predisporre il bilancio consuntivo d’esercizio
– attuare le direttive dell’Assemblea
– gestire il patrimonio sociale, attraverso ogni attività consentita dallo Statuto al fine del perseguimento delle finalità istitutive
– concludere contratti, effettuare alienazioni e concessioni, promuovere ed attuare iniziative di ogni tipo che vengano ritenute idonee al perseguimento degli scopi dell’Associazione
– scegliere i collaboratori terzi di cui avvalersi.
Il Comitato Esecutivo può deliberare di delegare parte delle sue attività o incarichi specifici al Presidente o ad altro suo membro appositamente nominato.
Il membro del Comitato che intenda dissociarsi dalla deliberazione del comitato deve farne menzione nel verbale redatto nelle riunioni.

Art. 13
Il Presidente del Comitato Esecutivo è eletto dal Comitato fra i suoi membri così come il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
Egli ha la rappresentanza e la firma sociale e risponde degli atti compiuti in nome e per conto dell’Associazione in solido con il Comitato, esclusi eventuali dissociati, se ha agito in ottemperanza ad una deliberazione di quest’ultimo.
Presiede e convoca il Comitato e l’Assemblea.
Il Presidente dura in carica quattro anni o comunque fino allo scadere del mandato del Comitato Esecutivo ed è rieleggibile.
Il Presidente assume nei casi urgenti, le decisioni di competenza del comitato, salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione successiva.

Art. 14
L’Associazione trae le sue risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:
– quote e contributi degli associati;
– eredità, donazioni e legati;
– contributi dello Stato, delle regioni, di enti pubblici o di istituzioni, anche finalizzati al sostegno di specifici o documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
– contributi dell’Unione Europea o di organismi internazionali;
– entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
– proventi derivanti dall’attività statutaria, dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
– erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
– entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
– altre entrate compatibili con le finalità dell’associazione.

Art.15
Solo l’associazione ed i suoi soci previa l’autorizzazione del comitato esecutivo, hanno il diritto di utilizzare il marchio, il logotipo e gli altri segni distintivi dell’associazione sulla propria carta intestata, materiale pubblicitario e promozionale ed altri documenti e pubblicazioni.
I soci sono obbligati ad informare il comitato esecutivo di ogni uso non autorizzato del marchio, del logotipo e dei segni distintivi dell’associazione.
Tutti i diritti e privilegi per l’uso dei suddetti marchi, logotipo e segni distintivi dell’associazione verranno meno al momento della cessazione dell’appartenenza all’associazione.

Art. 16
Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente statuto si fa espresso rinvio a quanto previsto dal codice civile.